Gennaio 22 2016 0Comment

Agevolazione prima casa estesa al secondo acquisto

Dal 1° gennaio 2016 chi ha già fruito dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa potrà goderne nuovamente per una seconda compravendita purché il primo immobile sia alienato entro 1 anno.

Da quest’anno chi vuole cambiare casa fruendo dei benefici fiscali potrà farlo anche se ne ha già acquistato un’altra con le medesime agevolazioni. Si tratta di una delle tante novità introdotte dalla legge di Stabilità come l’acquisto di un immobile con la formula del leasing, la detrazione dall’Irpef dell’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni in classe energetica alta e il bonus mobili per le giovani coppie che acquistano la prima casa. Tutte misure che hanno come obiettivo il rilancio del settore immobiliare.

Chi acquista un immobile da adibire ad abitazione principale può godere di una serie di sconti dalle imposte, diverse a seconda che la compravendita avvenga da un privato o da una ditta di costruzioni. Così nel primo caso, la vendita è esente dall’Iva, mentre l’imposta di registro ha misura ridotta al 2% e le imposte ipotecaria e catastale hanno misura fissa di 50 euro ciascuna.  Nel caso di acquisto da un’impresa, l’Iva applicata è ridotta al 4%, mentre le imposte (ipotecaria, catastale e di registro) hanno misura fissa di 200 euro.

Per poter fruire dell’agevolazione prima casa però occorre rispettare una serie di requisiti che riguardano l’immobile oggetto della compravendita. L’abitazione infatti non deve essere di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Pertanto si potrà acquistare con i benefici fiscali solo l’immobile che rientra nella categoria catastale A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi).

L’immobile inoltre deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza e se diversa deve provvedere a trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto, rendendo una dichiarazione in tal senso nell’atto di acquisto. L’immobile da acquistare con l’agevolazione prima casa può anche trovarsi in un Comune diverso purchè sia quello in cui l’acquirente svolge il suo lavoro o la sua attività di studio.

Dal 1 gennaio 2016 l’agevolazione viene ampliata e può essere fruita anche da chi ne ha già goduto precedentemente per acquistare la prima casa. Oltre ai requisiti dell’immobile sopra indicati, per poter nuovamente fruire dei benefici fiscali, la prima casa acquistata in un momento anteriore deve essere alienata entro 1 anno dal rogito della nuova abitazione.

Articolo di: COSEDICASA.COM

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